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Forme di tutela del whistleblower previste dalla normativa italiana

La tutela del whistleblower è specificamente disciplinata dal d.lgs. 24/2023, attuativo della direttiva (UE) 1937/2019 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale ed europeo.

Con successiva Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, l'ANAC ha emanato apposite Linee guida, contenenti, altresì, le procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne, ad essa indirizzate. 

Le persone che effettuano una segnalazione beneficiano delle tutele di seguito descritte solo se al momento della segnalazione sono in buona fede, ovvero hanno fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere.

Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. 24/2023 comprende:

  • la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle   persone menzionate nella segnalazione;
  • la tutela da eventuali ritorsioni adottate dal CONI in ragione della segnalazione effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
  • le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Le misure di protezione si applicano anche:

  1. al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
  2. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  3. ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale;
  4. agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.