Cos'è il Whistleblowing

Tutti i dipendenti, i collaboratori ed i fornitori di beni e servizi del CONI possono segnalare:

- violazioni della normativa nazionale;

- comportamenti, atti ed omissioni che ledono l’interesse pubblico e l’integrità dell’amministrazione pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 

- violazioni del PIAO 2023-2025, del Codice di Comportamento, delle procedure e policy organizzative, nonché delle previsioni del CCNL;

- determinati illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea.

La norma individua i seguenti canali di segnalazione:

  • interno (al CONI)
  • esterno (ad ANAC)
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile. 

ATTENZIONE: il ricorso al canale di segnalazione esterna (ANAC) è consentito esclusivamente nei seguenti casi:

  • il canale interno obbligatorio non è attivo;
  • non è stato dato seguito ad una segnalazione interna;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che alla segnalazione interna non verrebbe dato seguito, ovvero che esporrebbe se stessa al rischio di atti ritorsivi;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione oggetto della segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Quanto viene segnalato deve essere sempre attinente all'attività dell'Ente, basato su una solida cognizione dei fatti e delle circostanze.

Non costituiscono oggetto di segnalazione:

  • le notizie palesemente prive di fondamento
  • le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico
  • le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili (“voci di corridoio”)

È fatto divieto di riferire contenuti ingiuriosi, calunniosi o diffamatori che non saranno presi in considerazione, fatta salva ogni azione a tutela del danneggiato.